STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
“BORN TO RUN – RUNNING CLUB A.S.D.”
Art. 1 - Denominazione, sede e durata
1.1 È costituita, ai sensi e per gli effetti degli artt. 36 ss. c.c. e del DLgs. 26.2.2021 n. 36 e successive modificazioni ed integrazioni, l’associazione sportiva dilettantistica, priva di personalità giuridica, denominata “BORN TO RUN – RUNNING CLUB ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA” o, in breve, “BORN TO RUN – RUNNING CLUB A.S.D.”.
1.2 L’associazione ha sede in RIMINI (RN), Via MARECCHIESE n. 17; l’associazione potrà comunque esplicare la propria attività sull’intero territorio nazionale ed anche all’estero. La variazione dell’indirizzo della sede nell’ambito del medesimo comune può essere deliberata dal Consiglio direttivo, non costituendo una modifica statutaria.
1.3 L’associazione è costituita a tempo indeterminato.
Art. 2 - Scopo e oggetto sociale
2.1 L’associazione è un’istituzione a carattere autonomo, libero, apolitico ed aconfessionale e non ha fine di lucro.
2.2 L’associazione si uniforma, nello svolgimento della propria attività, a principi di democraticità della struttura, di uguaglianza dei diritti per tutti gli associati, di uniformità, effettività e non temporaneità del rapporto associativo e di elettività delle cariche associative.
2.3 L’associazione ha per oggetto l’esercizio in via stabile e principale dell’organizzazione e della gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica, ai sensi dell’art. 7 del DLgs. 36/2021, con particolare ma non esclusivo riferimento alle seguenti discipline sportive: corsa campestre, corsa in montagna, corsa su strada, nordic e fitwalking.
2.4 L’esercizio delle attività sportive è attuato anche attraverso:
la pratica e la promozione di ogni attività di carattere ricreativo, culturale e sociale, finalizzata al miglioramento fisico e psichico dell’individuo;
l’organizzazione e l’attuazione di programmi didattici, di corsi e di campi sportivi finalizzati all’avvio, all’aggiornamento ed al perfezionamento della pratica sportiva dilettantistica, amatoriale ed agonistica;
la costituzione di squadre di atleti;
l’organizzazione e la partecipazione a manifestazioni sportive e ricreative.
2.5 L’associazione si obbliga a conformarsi alle norme e alle direttive del CONI, nonché agli statuti e ai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate e/o degli enti di promozione sportiva cui la medesima intende affiliarsi e di cui riconosce la giurisdizione sportiva edisciplinare. Previo riconoscimento ai fini sportivi da parte delle Federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate e/o degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI a cui delibererà di affiliarsi, l’associazione si iscrive al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, tenuto dal Dipartimento per lo Sport.
L’associazione si impegna inoltre a garantire l’attuazione ed il pieno rispetto di tutte le disposizioni emanate a presidio della lotta alla violenza di genere ai sensi dell’articolo 16, D.Lgs. 39/2021.
2.6 Per l’attuazione dell’oggetto sociale e per lo svolgimento delle attività secondarie e strumentali a quelle istituzionali, l’associazione può:
compiere ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario che fosse ritenuta utile, necessaria e pertinente, ed in particolare quelle relative alla costruzione, all’ampliamento, all’attrezzamento e al miglioramento di impianti sportivi, ivi compresa l’acquisizione delle relative aree, nonché all’acquisto di immobili da destinare ad attività sportive;
assumere e concedere agenzie, rappresentanze e mandati;
promuovere e pubblicizzare la sua attività e la sua immagine utilizzando modelli ed emblemi direttamente o a mezzo terzi.
2.7 Allo scopo di raggiungere un ottimale livello organizzativo, necessario per il conseguimento degli scopi istituzionali previsti, l’associazione potrà istituire, al proprio interno, sezioni sportive eventualmente dotate di un proprio regolamento. I responsabili delle suddette sezioni si impegnano, comunque, fin d’ora a rispettare e far rispettare le norme previste dal presente Statuto e dai regolamenti impartiti dalle federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva cui intende affiliarsi.
2.8 L’associazione può aderire, sempre che ciò sia conforme alle finalità statutarie, a confederazioni,enti ed organismi aventi scopi analoghi a quelli statutari, esistenti o da costituire.
Art. 3 - Attività secondarie e strumentali
3.1 L’associazione può svolgere attività diverse da quelle principali di cui all’art. 2, a carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali, secondo i criteri e i limiti fissati dal decreto ministeriale di cui all’art. 9 del DLgs. 36/2021.
3.2 L’associazione, ad esempio, potrà:
gestire impianti e strutture sportive di ogni tipo, palestre, piscine, campi sportivi, ecc., proprie o di terzi, anche mediante la sottoscrizione di convenzioni con enti pubblici e privati;
gestire, nell’ambito dei citati impianti, servizi connessi, bar, strutture ricettive, ecc., proprie o di terzi, anche mediante la sottoscrizione di convenzioni con enti pubblici e privati;
fornire tutti i beni e i servizi che si rendessero, direttamente o indirettamente, necessari o utili al corretto svolgimento delle specifiche discipline sportive;
instaurare rapporti di sponsorizzazione e di promozione pubblicitaria;
cedere e acquistare diritti legati alla formazione degli atleti;
svolgere corsi relativi ad attività sportive “non riconosciute” e corsi di natura diversa da quella sportiva;
esercitare ulteriori attività commerciali a supporto dell’attività sportiva dilettantistica.
L’elenco delle attività secondarie e strumentali esercitabili si considera esemplificativo e non esaustivo.
Art. 4 - Risorse economiche
4.1 L’associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
quote associative ordinarie;
quote associative suppletive e aggiuntive dei soci;
donazioni, eredità, legati e lasciti testamentari;
erogazioni liberali da parte di persone fisiche, società, enti pubblici e privati;
entrate derivanti da attività connesse agli scopi istituzionali;
entrate derivanti da attività commerciali e produttive secondarie e strumentali all’attività sportiva dilettantistica;
entrate derivanti da raccolte pubbliche di fondi e altre attività occasionali e saltuarie;
entrate derivanti dall’organizzazione di gare o manifestazioni di carattere sportivo;
rendite di beni mobili ed immobili pervenuti all’associazione;
ogni altra entrata che contribuisca al reperimento dei fondi necessari al raggiungimento degli scopi istituzionali, nel rispetto dei limiti e delle condizioni imposte dalla normativa vigente.
4.2 I fondi sono depositati presso l’istituto di credito stabilito dal Consiglio direttivo.
4.3 Eventuali utili e avanzi di gestione sono destinati allo svolgimento dell’attività statutaria o all’incremento del patrimonio dell’associazione.
4.4 Nel caso di raccolta pubblica di fondi e altre attività di carattere commerciale occasionali e saltuarie, l’associazione provvederà a redigere l’apposito rendiconto previsto dalla normativa vigente.
Art. 5 - Associati
5.1 Possono essere associati tutte le persone fisiche, italiane e straniere, e gli enti di diritto privato senza scopo di lucro che ne facciano richiesta scritta al Consiglio direttivo, che siano accettati dal medesimo Consiglio direttivo, che versino la quota di iscrizione e quella annuale e che dichiarino nella domanda di ammissione:
di voler partecipare alla vita associativa e di condividere la finalità dell’associazione;
di accettare, senza riserve, lo Statuto dell’associazione e le norme regolamentari interne circa
l’utilizzo delle attrezzature e dei beni dell’associazione;
di rispettare lo statuto, le norme e le direttive del CONI e delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate e/o degli enti di promozione sportiva cui l’associazione è affiliata.
5.2 La domanda di ammissione deve essere presentata al consiglio direttivo compilando un apposito modulo e indicando un indirizzo, anche di posta elettronica, al quale saranno trasmesse tutte le comunicazioni formali.
La domanda di ammissione presentata da coloro che non hanno raggiunto la maggiore età deve essere firmata da un esercente la potestà genitoriale.
5.3 Il Consiglio direttivo riceve la domanda e la esamina entro i successivi 60 giorni, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La delibera di ammissione è comunicata all’interessato. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, il Consiglio direttivo motiva le ragioni del rigetto e ne dà comunicazione all’interessato. Chi ha proposto la domanda può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea, che delibera sulle domande non accolte nella prima convocazione successiva.
5.4 Fra gli aderenti all’associazione esiste parità di diritti e di doveri. La disciplina del rapporto associativo e le modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo sono uniformi per tutti gli associati. È esclusa espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Tutti gli associati maggiorenni hanno diritto di voto in assemblea; per gli associati minorenni, il voto è espresso, per loro conto, da un esercente la potestà genitoriale. Ogni associato ha diritto ad un voto. Il numero degli iscritti all’associazione è illimitato. Tutti gli associati sono vincolati all’associazione per la durata di un anno sociale.
5.5 La quota associativa è stabilita ogni anno dal Consiglio direttivo; non è restituibile in caso di recesso o di perdita della qualifica di aderente. Le quote associative non sono trasmissibili né rivalutabili.
5.6 L’iscrizione all’associazione deve essere rinnovata annualmente entro il termine fissato dal Consiglio direttivo.
5.7 La qualifica di associato viene meno per i seguenti motivi:
per recesso volontario, da comunicarsi per iscritto al Consiglio direttivo;
per morosità, qualora l’associato, non avendo comunicato disdetta e rimasto in arretrato con il pagamento della quota sociale, non provveda a regolarizzare la propria posizione entro 15 giorni dall’invito rivoltogli dal Consiglio direttivo a mezzo lettera raccomandata o all’indirizzo di posta elettronica indicata nella domanda di iscrizione;
per esclusione, nel caso in cui si verifichi uno dei seguenti fatti:
- inadempienza agli obblighi del presente Statuto;
- inadempienza alle prescrizioni del regolamento interno;
- inadempienza allo Statuto e ai regolamenti stabiliti dalle federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate e/o enti di promozione sportiva cui l’associazione è affiliata;
- inadempienza alle norme e alle direttive del CONI;
- azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dall’associazione;
- condotta contraria alle attività dell’associazione;
- quando siano intervenuti motivi che, per la loro gravità, rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo;
- per decesso.
5.8 L’esclusione viene deliberata dal Consiglio direttivo. La delibera motivata di esclusione deve essere comunicata all’associato mediante lettera raccomandata; contro tale delibera è ammesso ricorso all’assemblea e la decisione è inappellabile.
5.9 Gli associati morosi, per essere riammessi, devono versare tutte le quote sociali arretrate.
Art. 6 - Diritti e doveri degli associati
6.1 Gli associati hanno diritto:
di partecipare all’assemblea, se in regola con il pagamento della quota associativa, e di votare per l’approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti, per la nomina degli organi direttivi dell’associazione e per ogni altra questione posta all’ordine del giorno; per gli associati minorenni, il voto è espresso da un esercente la potestà genitoriale;
di conoscere i programmi con i quali l’associazione intende attuare gli scopi sociali;
di partecipare a tutte le attività e le iniziative promosse dall’associazione;
di usufruire di tutti i servizi dell’associazione posti a disposizione degli associati;
di frequentare i locali dell’associazione e usare le strutture sportive, nel rispetto delle norme stabilite dall’apposito regolamento interno.
6.2 Gli associati sono obbligati a:
osservare il presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
osservare lo statuto ed i regolamenti stabiliti dalle federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate e/o dagli enti di promozione sportiva cui l’associazione è affiliata, riconoscendone la giurisdizione sportiva e disciplinare;
osservare le norme e le direttive del CONI;
pagare la quota associativa nei termini stabiliti dal Consiglio direttivo;
mantenere un comportamento conforme alle finalità dell’associazione;
pagare i contributi aggiuntivi deliberati dal Consiglio direttivo;
utilizzare correttamente gli impianti e le attrezzature sportive, impegnandosi alla conservazione e al buon uso delle stesse.
Art. 7 - Tesserati
7.1 Il tesseramento è l’atto formale con il quale la persona fisica diviene soggetto dell’ordinamento sportivo ed è autorizzata a svolgere attività sportiva con l’associazione sportiva.
7.2 Il tesserato ha diritto di partecipare all’attività e alle competizioni organizzate o riconosciute dalla Federazione sportiva nazionale, dalla disciplina sportiva associata, dall’ente di promozione sportiva di appartenenza dell’associazione per i quali è tesserato, nonché di concorrere, ove in possesso dei requisiti previsti, a ricoprire le cariche dei relativi organi direttivi e di partecipare alle assemblee degli organi consiliari, secondo le previsioni statutarie e regolamentari. I tesserati, nell’esercizio della pratica sportiva, sono tenuti ad osservare le norme dettate dal CONI, dal CIO, dal CIP, dal IPC e dalla federazione nazione ed internazionale, disciplina sportiva associata o dall’ente di promozione sportiva di appartenenza.
7.3 Per il tesseramento degli atleti minorenni si applica quanto previsto dall’art. 16 del DLgs. 36/2021; in particolare il minore che abbia compiuto i 14 anni di età non può essere tesserato se non presta personalmente il proprio assenso.
7.4 I tesserati possono utilizzare le strutture sportive dell’associazione e partecipare alle iniziative promosse secondo quanto previsto dall’apposito regolamento approvato dal Consiglio direttivo e approvato dall’assemblea.
Art. 8 - Quote associative e contributi
8.1 Le quote associative, stabilite annualmente dal Consiglio direttivo, sono dovute per intero, indipendentemente dalla data di iscrizione dell’associato. L’associato che cessa, per qualsiasi causa, di far parte
dell’associazione ha l’obbligo di versare la quota associativa annuale relativa all’esercizio sociale nel corso del quale è avvenuta la cessazione della qualità di associato.
Art. 9 - Organi sociali
9.1 Sono organi dell’associazione.
l’Assemblea degli associati;
il Consiglio direttivo;
il Presidente del Consiglio direttivo;
l’organo di controllo, ove nominato dall’assemblea o obbligatorio in base alla legge.
9.2 L’elezione degli organi dell’associazione è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.
Art. 10 - Assemblea degli associati
10.1 L’assemblea è l’organo sovrano dell’associazione ed è costituita da tutti gli associati che si trovino in regola con il pagamento della quota associativa. Gli associati cui spetta il diritto di voto possono esprimere un solo voto.
10.2 In particolare, l’assemblea ordinaria:
a) nomina e revoca il presidente e i componenti del consiglio direttivo previa definizione del loro numero;
b) approva il bilancio o il rendiconto economico-finanziario di esercizio;
c) determina gli indirizzi secondo i quali deve svolgersi l’attività dell’Associazione e delibera sulle proposte di adozione e modifica di eventuali regolamenti;
d) nomina e revoca, qualora previsto, i componenti dell’organo di controllo;
e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
f) delibera sul diniego di ammissione del socio o sulle determine di esclusione eventualmente impugnate;
g) individua le attività diverse da quelle di interesse generale che, nei limiti consentiti dalla legge, possono essere svolte dall’Associazione;
h) delibera sull’ordine del giorno, mozioni e ogni altra materia a essa riservata dalla legge o dal presente statuto.
In prima convocazione l’assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione l’assemblea è valida qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza dei presenti.
10.3 L’assemblea degli associati ha luogo in via straordinaria ogniqualvolta si renda necessaria per le esigenze dell’associazione medesima; in particolare l’assemblea straordinaria delibera:
a) sull’approvazione e sulle proposte di modifica dello statuto;
b) sulla trasformazione, la fusione e lo scioglimento dell’Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio;
c) su atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari;
d) sugli altri argomenti posti all’ordine del giorno attinenti atti di straordinaria amministrazione.
In prima convocazione l’assemblea straordinaria è validamente costituita quando sono presenti almeno i due terzi degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione l’assemblea è valida qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza
dei presenti. Per le delibere di scioglimento dell’Associazione si veda quanto previsto all’Art. 18 del presente Statuto.
10.4 L’assemblea è convocata dal Consiglio direttivo ed è presieduta dal Presidente o, nel caso di sua impossibilità, dal Vicepresidente o da altra persona delegata dal Presidente; il Presidente nomina un Segretario, il quale dovrà redigere il verbale dell’assemblea controfirmandolo insieme al Presidente.
Spetta al Presidente dell’assemblea constatare la regolarità della convocazione e della costituzione, nonché il diritto dei presenti di intervento alla stessa.
10.5 La convocazione è fatta in via ordinaria almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio, proposto dal Consiglio direttivo.
10.6 L’avviso di convocazione dell’assemblea, recante la data della prima riunione e dell’eventuale seconda riunione, viene comunicato per iscritto a ciascun interessato, mediante modalità idonee a garantire l’effettiva informazione dell’interessato, a cura del Presidente del Consiglio direttivo o di chi ne fa le veci,
oppure è reso pubblico nella sede sociale e, in entrambi i casi, almeno 8 giorni prima della data fissata per l’assemblea di prima convocazione e deve contenere l’ordine del giorno dettagliato.
10.7 Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea da altri associati, tuttavia ciascun associato non può farsi portatore di più di una delega; non è ammesso il voto per corrispondenza.
10.8 La convocazione dell’assemblea può avvenire anche su richiesta motivata di almeno due componenti del Consiglio direttivo, dell’organo di controllo se costituito o di un decimo degli associati: in tal caso l’avviso di convocazione deve essere reso noto entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l’assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.
10.9 L’assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell’Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.
L’assemblea può tenersi anche mediante mezzi di telecomunicazione secondo le modalità definite dal Consiglio direttivo nell’avviso di convocazione. La modalità prescelta deve consentire al Presidente di verificare la regolare costituzione dell’assemblea, accertare l’identità e la legittimazione dei partecipanti, regolare lo svolgimento dell’adunanza e prendere atto dei risultati delle votazioni, al Segretario di percepire lo svolgimento dell’assemblea per procedere alla verbalizzazione e agli intervenuti di interagire nella discussione ed esprimere simultaneamente il voto.
Art. 11 - Consiglio direttivo
11.1 L’associazione è amministrata da un Consiglio direttivo composto da un numero di consiglieri non inferiore a tre e non superiore a sette, nominati dall’assemblea. Il Consiglio direttivo resta in carica per la durata di quattro anni ed i suoi componenti possono essere rieletti. Non possono far parte del Consiglio
direttivo persone aventi in corso provvedimenti disciplinari da parte delle federazioni sportive, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva a cui l’associazione è affiliata.
11.2 È fatto divieto ai consiglieri di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima federazione sportiva nazionale, disciplina sportiva associata o ente di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.
11.3 La carica di consigliere è gratuita, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute in conseguenza della carica ricoperta.
11.4 Il Consiglio direttivo si riunisce almeno una volta all’anno per redigere il bilancio consuntivo o il rendiconto economico-finanziario con la relazione illustrativa, nonché per definire gli indirizzi ed il programma di attività per il nuovo esercizio. Il Consiglio direttivo si riunisce su convocazione del Presidente o, in sua assenza o impedimento, del Vicepresidente e quando ne faccia richiesta uno o più consiglieri o un componente dell’organo di controllo. Le riunioni avvengono nella sede sociale o altrove, oppure con modalità telematiche.
11.5 L’avviso di convocazione deve essere inviato, mediante strumento idoneo, a ciascun consigliere e ciascun membro dell’organo di controllo almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione e dovrà contenere la data, l’ora, il luogo e l’ordine del giorno della riunione stessa. La convocazione potrà essere
fatta anche mediante strumenti informatici, con preavviso di almeno 36 (trentasei) ore. In difetto di tali formalità e termini, il Consiglio delibera validamente con la presenza di tutti i consiglieri in carica e dei
componenti effettivi dell’organo di controllo.
11.6 Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente del Consiglio direttivo.
11.7 Il Consiglio è presieduto dal Presidente o dal Vicepresidente; in mancanza, dal membro più anziano.
11.8 I verbali delle riunioni, trascritti nell’apposito Libro sociale sotto la responsabilità del Presidente del Consiglio direttivo, sono letti seduta stante e sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.
11.9 Al Consiglio sono conferiti i più ampi e illimitati poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’associazione, ad eccezione di quanto espressamente riservato all’assemblea degli associati dalla legge o dal presente Statuto.
11.10 Spetta, inoltre, al Consiglio il compito di fissare l’ammontare annuo della quota associativa ed i relativi termini di pagamento; di accogliere o respingere motivatamente le domande degli aspiranti aderenti e di deliberare in merito al venire meno della qualifica di aderente. Il Consiglio delibera anche l’ammontare delle quote suppletive e/o aggiuntive.
11.11 Nell’ambito dei poteri attribuiti dal presente Statuto al Consiglio direttivo, i componenti del Consiglio stesso possono delegare determinati compiti a uno o più delegati, nominati all’interno del Consiglio, ai quali, nei limiti dei compiti loro attribuiti, spettano la firma sociale e la rappresentanza nei confronti dei terzi.
Art. 12 - Presidente
12.1 Il Presidente è eletto dall’Assemblea a maggioranza semplice dei voti, dura in carica quattro anni ed è rieleggibile. Il Presidente nomina il Vicepresidente all’interno del Consiglio direttivo.
12.2 In caso di assenza, impedimento o di cessazione, le funzioni del Presidente sono svolte dal Vicepresidente, il quale lo sostituisce in tutti gli atti di competenza del Presidente stesso.
12.3 Il Presidente rappresenta l’associazione nei rapporti con i terzi; convoca e presiede l’Assemblea ed il Consiglio direttivo; presenta all’assemblea degli associati il bilancio consuntivo o il rendiconto economico-finanziario e la relazione annuale; può adottare provvedimenti urgenti necessari, informando tempestivamente i membri del Consiglio direttivo; ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell’associazione nei confronti dei terzi e in giudizio.
Art. 13 - Organo di controllo
13.1 Al fine di garantire il buon funzionamento dell’associazione, nei casi previsti dalla legge, oppure quando l’assemblea degli associati lo ritenga necessario, è istituito un organo con funzioni di controllo contabile e gestionale; l’organo di controllo potrà essere organizzato in forma collegiale, Collegio dei Sindaci, ovvero in forma monocratica, revisore legale, a seconda delle necessità e delle dimensioni dell’associazione medesima.
13.2 Il Collegio dei Sindaci è composto da tre membri effettivi; dura in carica tre esercizi sociali e i suoi membri sono nominati dall’assemblea degli associati e possono essere rieletti; l’assemblea provvede anche alla nomina del Presidente.
13.3 Il revisore legale dura in carica tre esercizi sociali, è nominato dall’assemblea degli associati e può essere rieletto.
13.4 I sindaci, ovvero il revisore legale, devono essere nominati tra gli iscritti al Registro dei revisori legali istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze.
13.5 All’organo di controllo è affidato il controllo della contabilità e della gestione amministrativa; in particolare deve vigilare affinché la gestione amministrativa, contabile, patrimoniale e finanziaria dell’associazione sia correttamente impostata al fine del raggiungimento degli scopi istituzionali, oltre che
conforme al dettato legislativo. L’organo di controllo, qualora lo ritenga opportuno, può richiedere la convocazione dell’assemblea degli associati.
13.6 L’organo di controllo si riunisce periodicamente per le verifiche contabili ed amministrative, nonché tutte le volte che lo ritiene opportuno su istanza del Presidente; per ciascuna riunione viene redatto apposito verbale, trascritto nell’apposito Libro.
Art. 14 - Bilancio
14.1 Gli esercizi sociali dell’associazione si aprono il primo gennaio e si chiudono il 31 dicembre di ciascun anno.
14.2 Entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio, ovvero nel maggior termine di 6 mesi in caso di motivate necessità, il Consiglio direttivo sottopone all’assemblea, per l’approvazione, il bilancio o il rendiconto economico-finanziario e la Relazione illustrativa. Dal bilancio o rendiconto deve risultare, in modo chiaro, veritiero e corretto, la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’associazione.
Art. 15 - Divieto di distribuzione di utili
15.1 È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, fondi, riserve e capitale comunque denominati, ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.
Art. 16 - Intrasmissibilità della quota o contributo associativo
16.1 La quota o contributo associativo è intrasmissibile a qualunque titolo.
Art. 17 - Modifiche allo Statuto
17.1 Per la revisione o la modifica dello Statuto delibera l’assemblea degli associati in seduta straordinaria; le proposte di modifica dello Statuto devono essere presentate all’assemblea da uno degli organi o da almeno cinque associati.
Art. 18 - Scioglimento dell’associazione
18.1 L’assemblea che delibera:
sullo scioglimento dell’associazione;
sulla nomina del liquidatore;
sulla devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento, cessazione ed estinzione dell’associazione,
delibera con il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati ai sensi dell’articolo 21 Codice Civile.
La richiesta di assemblea straordinaria per lo scioglimento dell’associazione deve essere presentata da almeno 2/3 degli associati, con l’esclusione delle deleghe.
18.2 In caso di scioglimento dell’associazione saranno nominati uno o più liquidatori, scelti anche tra i non associati; conclusa la fase di liquidazione, il patrimonio residuo sarà devoluto, al fine di perseguire finalità sportive, ad enti o ad associazioni che perseguono la promozione e lo sviluppo dell’attività sportiva,
così come previsto dall’art. 7, comma 1, lettera h, D.Lgs. 36/2021, salvo diversa destinazione imposta dalla legge tempo per tempo vigente.
Art. 19 - Norme di rinvio
19.1 Per quanto non indicato nel presente Statuto, si fa riferimento al codice civile, al DLgs. 36/2021 ed alle leggi vigenti in materia.
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Il presente Statuto è stato approvato dall'Assemblea straiordinaria dei soci del 25/01/2024 e sarà depositato a cura del presidente o suo delegato presso l'Agenzia delle Entrate per la registrazione.
Rimini, li 25 gennaio 2024
PRESIDENTE
Fabrizio Lombardi
VICEPRESIDENTE
Fabio Deluigi
SEGRETARIO
Luca Decarli